DI

CLAUDIO MOFFA

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Stolz è ormai in prigione da quasi un anno nel carcere di Heidelberg, Germania, sotto l’accusa di “negazionismo” dei crimini nazisti. Ma differentemente da David Irving – il noto storico inglese che nel 2005 di passaggio per l’Austria venne condannato per lo stesso reato a tre anni e fu liberato “appena” un anno dopo grazie all’abiura delle sue tesi – e di altri personaggi che si sono voluti cimentare con il rischioso discorso dell’ “Olocausto”, la Stolz non vanta alcun titolo di studiosa, e non è nemmeno una dilettante più o meno ideologizzata di storia della II guerra mondiale.
Sylvia Stolz infatti è un avvocato, e in questa veste aveva incontrato due altri condannati in Germania per reati di opinione, il tedesco Germar Rudolf e il fiammingo Siegfried Verbeke, prima di decidere di difendere di fronte a un Tribunale tedesco un terzo “negazionista”, Ernest Zundel: una storia incredibile, quella di Zuendel, che inizia in Canada dove l’oggi 67enne scrittore viveva ed aveva vinto una causa in cui era stato accusato di falsificazione storica; prosegue poco dopo con un misterioso incendio della propria casa, da cui la sua fuga di fatto negli Stati Uniti e infine – ecco l’ultimo capitolo – l’estradizione coatta in Germania, dove viene condannato a cinque anni di galera per quelle stesse tesi già “assolte” dalla corte di Toronto.
La Stolz ha difeso Zuendel e ha pensato quel che pensa qualsiasi bravo avvocato: che bisogna in qualche modo anche entrare nel merito del reato contestato, dimostrando non la “verità” storica (non dovrebbe essere questo il compito di quale che sia Tribunale) ma la piena legittimità di un dibattito su quale che sia questione storiografica. Così dice anche la Costituzione tedesca. Ma è a questo punto che l’articolo 130 del Codice Penale tedesco – che in combinato con il 226 punisce con la prigione da 1 a 5 anni chiunque “neghi” crimini quali quelli definiti dall’ormai abusatissimo Tribunale di Norimberga – ha travolto anche lei: tre anni e mezzo di prigione, e la sospensione per ben 5 anni dalla professione di avvocato. Una morte civile, motivata con espressioni di sapore inquisitorio: la condannata, ha sentenziato il giudice Rolf Glenz, avrebbe usato il processo Zuendel per sostenere lei stessa le tesi negazioniste, tanto è vero che “ha un riflesso istintivo per rilasciare dichiarazioni di estrema destra”.
Comunque la si voglia mettere, il caso Stolz è di una gravità inaudita per i principi di un’Europa che ciancia ogni giorno di libertà e di democrazia da esportare in tutto il mondo. Si può dubitare per eccesso di zelo o per moderatismo convinto di qualche opinione della giovane legale, su Obama – da lei definito un pupazzo – o sulla inutilità della “rappresentanza parlamentare”: ma chi l’ha visitata in carcere come Gerard Menuhin, figlio del famoso violinista Yehudi Menuhin – un ebreo “contro” per parafrasare il titolo di un film di Francesco Rosi – ha riferito di pasti assai poco gradevoli, di letture obbligate di Hegel, e insomma di condizioni di detenzione che sfiorano un possibile sadismo carcerario, una malattia che forse colpisce con più piacere i colpevoli di “negazionismo” che l’assassino della cella accanto.
Ma, fatta la tara alle dure e comunque ben comprensibili denunce dell’avvocato Stolz, la vergogna per l’Europa delle libertà civili e dei principi garantisti resta: a un primo livello c’è la codificazione del reato di “negazionismo” contenuta nell’art. 130 (che vuol dire “negare”? Quali i confini fra la banalizzazione del crimine storico, e la sua contestualizzazione? Chi decide della verità storica, il giudice?) e quella ancora più magmatica di “genocidio” dell’art. 226, copiata più o meno letteralmente dalla Convenzione sul genocidio del 1948: il fatto è che in una casistica così ampia come quella indicata dalla locuzione per la quale si avrebbe “genocidio” quando c’è il “tentativo di distruggere in tutto o in parte” un gruppo etnico, religioso etc. può rientrare qualsiasi, ma proprio qualsiasi conflitto odierno, anche e soprattutto in considerazione dell’enorme sviluppo tecnologico degli armamenti degli ultimi decenni. Tutto dunque si sposta sul piano massmediatico: è la grande stampa e chi la controlla, prima ancora dei Tribunali, a decidere di volta in volta quel che è e quel che non è “genocidio”. C’è genocidio nel Darfur del Sudan islamico; non c’è genocidio nel Congo orientale occupato dal Ruanda pro-americano. C’è genocidio nella Jugoslavia di Milosevic; non nell’Iraq occupato e bombardato da americani e inglesi. E’ genocidio quello ovvio di Hitler; non è genocidio “al minuto secondo”, di Hiroshima e Nagasaki.
Su un piano più specifico il caso Stolz presenta i tratti inauditi di un processo e condanna di un avvocato nell’esercizio delle sue funzioni. Nel convegno su “Le opinioni imbavagliate” del 7 luglio scorso, promosso dal Comitato 21 e 33 presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, due avvocati, Francesca Romana Fragale e Elisabetta Rampelli dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura hanno evocato e stigmatizzato una strana tendenza presente in alcuni casi giudiziari italiani, ad attribuire al legale lo stesso tipo di reato contestato al proprio assistito. Fragale in particolare sottolineava, con tanto di citazione da un testo di diversi secoli fa, che i processi dei tempi dell’Inquisizione funzionavano proprio così e finivano perciò per impedire una vera difesa dell’incolpato di turno.
Ecco dunque il terzo livello della questione, il preoccupante scenario che sembra diffondersi sempre più in tutta l’Europa come ricordava un paio di settimane fa Mellini: un’Europa laica di fronte alla Chiesa cattolica che chiede di includere nella propria Carta costituzionale il tema delle “radici cristiane” della sua civiltà; e che sicuramente ha un tasso di democrazia elevato rispetto a tante altre realtà del pianeta. Ma che tuttavia, quando si affronta un quale che sia tema legato alla tragedia della II guerra mondiale, fa riemergere i tratti di un dogmatismo e di un’intolleranza inquietanti. C’è invero da rabbrividire a sentire un deputato del PD sostenere, con riferimento al pur criticabile filone negazionista, che "in Italia c’è un problema, che è l’art. 21 della Costituzione che difende la libertà di espressione".
Sarebbe opportuno considerare con attenzione la gravità della situazione: la possibilità cioè – è uno schema apparentemente impossibile, e tuttavia confermato da una pluralità di episodi repressivi degli ultimi anni – che la democrazia europea sia in qualche modo “a macchia di leopardo”, perché non diffusa a tutto campo, ma segmentarizzata e esistente solo su alcuni scacchieri tematici. Una democrazia cioè che si accompagna a una sorta di “totalitarismo settoriale”, alimentato da forme di misticismo molto pericolose che riguardano la storia recente e meno recente del continente: che non è ben percepito dalla massa solo perchè poco se ne parla, ma che nondimeno è tale, visto che – come nel caso Stolz – sfocia alla fine nella violazione plateale dei più banali e basilari principi dello Stato di Diritto.

Fonte: www.giustiziagiusta.info
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